03/04/2013
Garanzia sui depositi bancari,ne sentiremo parlare
AcomeA Global Bond EUR HedgedGaranzia sui depositi bancari, ne sentiremo parlare ancora.
Nelle settimane passate sono state spese molte parole contro la decisione di colpire le somme depositate presso le banche cipriote e la colpa di questa mossa è stata imputata all’inflessibilità della Troika (ovvero alle autorità politico-monetarie, Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale). Molti di questi commenti appaiono demagogici e fondati su una non corretta comprensione di ciò che rappresenta un deposito presso una banca, ovvero una forma di investimento per il depositante ed una forma di finanziamento per la banca. Il depositante, infatti, riceve un interesse a fronte del prestito che egli concede alla banca; tale prestito è remunerato variamente, soprattutto in relazione alla tipologia della scadenza che può essere “a vista” (ovvero su semplice richiesta come nel caso del conto corrente) o a tempo (anche alcuni mesi, per esempio nel caso dei certificati di deposito). Il deposito entra a far parte del patrimonio della banca fino alla scadenza, come qualsiasi prestito ed in questo differisce da altri cosiddetti “depositi” quali il deposito titoli o il servizio di deposito in cassetta di sicurezza: in questi casi la titolarità di ciò che è stato depositato resta in ogni momento in capo al depositante, che non viene ovviamente remunerato, ma paga per ottenere un servizio.
Cerchiamo però di comprendere come è strutturata la garanzia sui depositi ed il motivo per cui è bene che esista.
La direttiva europea 2009/14/EC ha portato il limite di assicurazione alla somma di 100.000 euro, mentre la copertura riguarda sia i depositi presso le banche domestiche sia quelli presso le filiali di banche estere e copre anche i depositi in valuta estera. Il pagamento è effettuato “per depositante” presso ogni istituto, ovvero uno stesso depositante può ricevere più pagamenti (ciascuno nel limite dei 100.000 euro) se ha più depositi presso più banche. Gli schemi di garanzia (Deposit Guarantee Scheme, DGS) nell’Unione Europea mostrano una sostanziale somiglianza per quanto riguarda la tipologia, che è costituita essenzialmente da un’entità indipendente che eroga le somme al verificarsi dell’insolvibilità della banca; solo in alcuni casi la garanzia è fornita della banca centrale nazionale (Irlanda, Olanda, Slovenia) o dal Ministero delle Finanze (Svezia).
Vi sono tuttavia alcune notevoli differenze. Innanzitutto in alcuni casi il fondo di garanzia è finanziato “ex post”, ovvero dopo il fallimento della banca (è il caso di Italia, Austria, Lussemburgo, Slovenia e Regno Unito); negli altri casi, invece, il fondo dispone “ex ante” di un patrimonio alimentato dai contributi delle banche; è chiaro che in caso di crisi generalizzata il finanziamento ex-post può essere difficoltoso. In secondo luogo alcuni stati forniscono una ulteriore garanzia in caso di insufficienza dei fondi disponibili preso il garante (a parte Portogallo e Danimarca, è essenzialmente il caso di paesi appartenenti all’Europa orientale). Un altro aspetto di differenziazione è la contribuzione, che può variare da banca a banca a seconda della sua rischiosità (per esempio in Italia, Francia, Grecia, Svezia) o essere uniforme.
Perché esiste questa garanzia? Lo scopo è prevenire i timori che sono all’origine della cosiddetta “corsa agli sportelli”, ovvero il prelievo delle somme depositate da parte di un numero così elevato di clienti ed in così breve tempo da rendere la banca insolvente di fronte al proprio obbligo di restituire le somme depositate senza vincolo di scadenza o con breve preavviso. Se la banca è percepita come sana, l’andamento dei depositi è (almeno in parte) gestibile in base alle sue strategie, ma quando essa è in difficoltà (o in dissesto) i prelievi diventano simultanei ed elevati e tale situazione accelera ed accentua lo squilibrio finanziario, rendendo eventualmente anche impossibile il ritorno ad una situazione regolare. Inoltre, in ragione degli stretti legami finanziari che tendono ad esistere tra le banche, la crisi di una banca può ripercuotersi a catena sulle altre. Ecco dunque i due motivi di esistenza degli “schemi di garanzia dei depositi” intendono evitare. Occorre sottolineare che tali schemi non hanno lo scopo di affrontare le difficoltà delle istituzioni più grandi, né le crisi sistemiche del settore: eventualità di questo tipo sono affrontate mediante una serie di strumenti che coinvolgono più istituzioni, stati e banche centrali comprese.
Insomma, l’idea alla base della garanzia dei depositi è che una banca possa fallire (come deve essere in un’economia di mercato), senza che l’esito del fallimento risulti pregiudizievole per il settore od il sistema economico a causa di una crisi di fiducia dei depositanti.
E’ importante notare che gli schemi di garanzia devono essere congegnati in modo tale da non favorire comportamenti di azzardo morale da parte delle banche (che potrebbero essere portate ad assumere rischi eccessivi) né da parte dei depositanti (che potrebbero essere portati a considerare superflua la solidità della banca).
Ci focalizziamo ora su un’altra questione, che sarà molto importante anche per gli obbligazionisti: in caso di dissesto di una banca, i depositanti hanno uno status privilegiato rispetto agli altri creditori? La risposta che sarà data dal legislatore europeo avrà un impatto rilevante sulle obbligazioni senior bancarie.
Senza entrare eccessivamente nei dettagli, usualmente in caso di dissesto di una banca i primi investitori ad essere colpiti sono gli azionisti, seguiti poi dagli obbligazionisti subordinati (secondo la graduatoria Tier 1, Upper Tier 2, Lower Tier 2) e dagli obbligazionisti “senior” (ovvero ordinari), che sono colpiti prima dei titolari di obbligazioni “covered” (garantiti da specifici attività); i depositanti figurano formalmente come creditori ordinari e dunque partecipano come tutti gli altri creditori non privilegiati e non subordinati al realizzo delle attività bancarie. Notiamo anche, per inciso, che la scaletta presentata sta perdendo di valore segnaletico ai fini delle circostanze che determinano l’eventualità di incorrere in perdite: è il caso di alcuni titoli Contingent Convertible (CoCo, in gergo) che, pur figurando come obbligazioni di tipo Lower Tier 2, vedono azzerato il loro valore nominale in caso di squilibrio patrimoniale.
Esistono tuttavia numerosi esponenti sia a livello politico europeo sia a livello di istituzioni internazionali (per esempio il Fondo Monetario Internazionale) che raccomandano l’assegnazione di uno status privilegiato alla parte garantita dei depositi: in questo caso, infatti, sarebbe ulteriormente potenziato il meccanismo del bail-in, il cui principio è quello di evitare che il denaro dei contribuenti sia impiegato per sollevare dalle perdite gli investitori privati su cui devono gravare non solo i guadagni ma anche i rischi e le perdite. Le discussioni sulla garanzia dei depositi stanno proseguendo parallelamente a quelle sull’Unione Bancaria Europea: in quest’ambito permangono le consuete e comprensibili opposizioni dei paesi più forti rispetto a quelli bisognosi di aiuto. Sono in fase di finalizzazione, inoltre, le discussioni sulla “Recovery and Resolution Directive” (quella sul bail-in, per intenderci). Qualora dovesse essere approvata l’antergazione dei depositi garantiti rispetto alle obbligazioni senior, queste potrebbero subire dei contraccolpi.
Per ulteriori dettagli:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1366.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs156.pdf